Struttura organizzativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL "PARTENARIATO SOCIALE" PROMOTORE DEL PATTO TERRITORIALE

    

PREMESSA

Il patto territoriale, come è noto, "è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale" Il punto 2.1 della Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata" lo definisce come "espressione del partenariato sociale" ed elenca i Soggetti che possono farsene promotori:


Si tratta dei Soggetti che hanno sottoscritto il "protocollo di intesa" e che hanno richiesto al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'assenso all'attivazione del patto territoriale e all'assistenza tecnica.

Il "partenariato sociale" che ha collaborato alla formazione ed alla stipulazione del protocollo di intesa, accompagnerà anche le fasi di concreta elaborazione del patto, definendo e decidendo la strategia e gli specifici obiettivi di sviluppo locale e provvedendo alla preliminare selezione degli investimenti imprenditoriali ed infrastrutturali da inserire nel progetto di patto e da proporre all'eventuale istruttoria tecnico-economica da parte della Banca concessionaria prescelta. In considerazione del rilevante e delicato ruolo che i Soggetti che hanno dato vita al "partenariato sociale" sono chiamati a svolgere, è opportuno che il tavolo e/o comitato di concertazione istituito a livello locale sia organizzato e strutturato, in attesa di decidere l'ente o la struttura responsabile della gestione del patto una volta approvato dal Ministero.

A tal fine, si propone ai Soggetti promotori del patto territoriale di utilizzare la modalità organizzativa più semplice e flessibile: quella del "comitato" disciplinato dagli articoli 39-42 del codice civile italiano.


IL "COMITATO DI CONCERTAZIONE"

Il Comitato può essere definito come una sorta di collegio promotore costituito da un gruppo di Soggetti che si prefiggono uno scopo di interesse pubblico, di carattere temporaneo, promuovendo le necessarie iniziative per raggiungerlo.

Il "comitato" si costituisce, senza formalità notarili, sulla base di un accordo di tipo associativo ed è privo di personalità giuridica. Rientra quindi nella tipologia dell'associazione non riconosciuta (complesso organizzato di soggetti e di beni volti al perseguimento di uno scopo non lucrativo, nel senso che gli eventuali utili dell'attività svolta non possono essere ripartiti tra gli associati, ma devono essere reinvestiti).

Il Comitato può avere un proprio fondo costituito da offerte in denaro dei partecipanti o di terzi. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, la nuova destinazione dei fondi è decisa dall'autorità governativa, quando i promotori non abbiano stabilito nulla al momento della costituzione del comitato, ai sensi dell'articolo 42 del codice civile italiano. Nell'organizzazione giuridica della vita interna del comitato, la legge non distingue tra membri e dirigenti elettivi responsabili; sono gli stessi promotori ad assumere anche particolari responsabilità.

I rapporti con i terzi sono regolati dagli articoli 39-42 del codice civile. Al presidente spetta la rappresentanza processuale del comitato. Il complesso dei beni che è destinato al perseguimento dello scopo costituisce un patrimonio vincolato alla destinazione indicata nel programma. Su tale fondo troveranno soddisfazione soltanto i crediti dei terzi che abbiano fatto prestazioni in rapporto diretto con l'attività istituzionale del comitato. Il codice civile distingue tra la responsabilità degli organizzatori e quella dei componenti. I primi e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo, escludendo quindi la responsabilità dei membri del comitato estranei alle attività di raccolta e gestione; I componenti del Comitato, invece, rispondono tutti personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte per il comitato. Il comitato può stare in giudizio esclusivamente nella persona del Presidente.

In allegato si propone uno schema di regolamento interno del "Comitato di concertazione" al fine di disciplinare le procedure e gli aspetti essenziali per una corretta ed efficiente gestione delle attività di predisposizione del patto territoriale.


SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito il Comitato di concertazione del Patto territoriale dell'Agno-Chiampo, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile italiano.

La sede del Comitato è a Chiampo Comune in p.zza Giacomo Zanella, 40 c/o Municipio. Sono componenti del Comitato di Concertazione i Soggetti promotori del Patto territoriale dell'Agno-Chiampo che hanno sottoscritto il protocollo di intesa approvato in data 09 settembre 1999 e i soggetti successivamente ammessi secondo le procedure stabile dal presente Regolamento.


ARTICOLO 2 - FINALITÀ DEL COMITATO

Il Comitato di concertazione ha la esclusiva finalità di promuovere tutte le attività necessarie alla attivazione, progettazione e sottoscrizione del Patto territoriale di Agno-Chiampo sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 e sue successive modifiche ed integrazioni.


ARTICOLO 3 - COMPONENTI DEL COMITATO

Partecipano al Comitato di Concertazione i rappresentanti designati dai Soggetti promotori del Patto territoriale. Ogni soggetto promotore può designare due rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente. Quest'ultimo può partecipare alle adunanze del Comitato con diritto di voto solo in assenza del rappresentante effettivo.

L'ammissione di nuovi componenti è decisa dal Comitato con delibera motivata assunta all'unanimità.


ARTICOLO 4 - COMPONENTI ASSOCIATI AL COMITATO

Al Comitato possono essere associati altri Soggetti, pubblici o privati, in grado di concorrere alla realizzazione del patto territoriale, i quali partecipano alle riunioni con diritto di parola ma senza diritto di voto. Il Comitato delibera in ordine all'associazione di tali Soggetti a maggioranza assoluta dei componenti.


ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun componente, anche associato, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Comitato deve, inoltre, essere convocato dal Presidente senza ritardo su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Comitato medesimo. Nel numero minimo dei componenti necessari per richiedere la convocazione del Comitato non si tiene conto dei componenti associati.

In casi di urgenza, il Comitato è convocato dal Presidente a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

Il Comitato è presieduto e diretto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.


ARTICOLO 6 - COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato delibera:

Il Comitato può deliberare di delegare propri compiti specifici al Presidente.

Le deliberazioni del Comitato di norma sono palesi e sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, fatta salva ogni diversa indicazione del presente regolamento.

Ogni componente del Comitato può delegare alla partecipazione alle riunioni del Comitato e all'espressione del voto qualunque altro componente del Comitato, purchè effettivo.


ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEL COMITATO

Ogni componente si impegna:


ARTICOLO 8 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ciascun componente del Comitato può, in qualsiasi momento, recedere dal Comitato con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente.

La qualità di componente si perde per decesso, per dimissioni o per aver accumulato un numero di tre assenze ingiustificate e consecutive dalle riunioni del Comitato.


ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DEL COMITATO

Il Presidente del Comitato:

Il Comitato elegge il Presidente tra i rappresentanti effettivi designati dai componenti in possesso dei requisiti di "Soggetto responsabile" di cui al punto 2.5 della Deliberazione CIPE 21 marzo 1997.

L'elezione avviene con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ogni componente può esprimere un solo voto nominativo.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più componenti del Comitato.


ARTICOLO 10 - SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

Il Comitato individua il segretario che, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, ha compiti di esecuzione delle deliberazioni del Comitato, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messo a disposizione da parte dei componenti ed in collaborazione con la Società di assistenza tecnica convenzionata con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato può articolarsi per il suo funzionamento in "tavoli tematici" che hanno il compito di elaborare l'accordo tra enti pubblici sulla semplificazione amministrativa, l'accordo tra le parti sociali sulle politiche attive per l'occupazione, il protocollo d'intesa con il sistema finanziario locale e altri provvedimenti necessari alla progettazione del Patto territoriale. Il responsabile di ogni "tavolo tematico" è indicato dal Comitato di concertazione a maggioranza semplice e nominato dal Presidente del Comitato.


ARTICOLO 12 - FONDO COMUNE

Il Comitato può costituire un fondo comune secondo le finalità e le modalità di cui all'articolo 41 del codice civile italiano.


ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO DEL COMITATO

Lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del fondo comune sono deliberati dai componenti del Comitato a maggioranza assoluta dei componenti.


ARTICOLO 14 - DURATA

Dopo la sottoscrizione del Patto ai sensi del punto 2.10.2 della Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 e la costituzione del Soggetto responsabile ai sensi del punto 2.5 della medesima Deliberazione, il Comitato deciderà lo scioglimento o la continuazione della propria attività.